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L’acquisizione della firma sui contratti: facciamo luce

on Gennaio 11, 2021

Photo by Kelly Sikkema on Unsplash

Il mondo giuridico è sempre più spesso chiamato a confrontarsi con le innovazioni informatiche e tecnologiche.

Di recente l’incremento e l’accelerazione dei processi di dematerializzazione e digitalizzazione dei documenti e contratti hanno posto l’attenzione sulla validità della loro firma.

Qual è la firma elettronica che garantisce l’autenticità e la paternità del documento? Quale tipologia di firma risulta maggiormente efficace sotto il profilo probatorio circa la riconducibilità della sottoscrizione alla parte contrattuale?

Normativa di riferimento per l’acquisizione della firma sui contratti

Le disposizioni giuridiche in materia sono state pesantemente rivisitate, atteso che il Regolamento eIDAS (Regolamento UE n. 910/2014) ha proceduto all’abrogazione della previgente Direttiva 1999/93/CE, il cui difetto era quello di non prevedere un quadro transfrontaliero e transettoriale completo per la realizzazione di transazioni elettroniche sicure.

Il legislatore italiano è stato così chiamato ad adeguare la normativa contenuta all’interno del Codice dell’amministrazione digitale a quella comunitaria, assegnando alle firme elettroniche valori giuridici differenziati rispetto al precedente quadro normativo.

La tipologia di firme elettroniche: differenze e ambiti applicativi

La normativa europea, con riferimento all’eIDAS distingue fra:

  • firma elettronica semplice, o “debole”: non garantisce l’autenticità della sottoscrizione; in sede processuale, è liberamente valutabile dal giudice quale elemento comprovante la manifestazione di volontà del contraente. A titolo esemplificativo, costituisce firma elettronica semplice l’utilizzo di “user name” e “password” per accedere ad un sito internet, o il “PIN” del bancomat. Può essere utilizzata per accordi che si possono concludere oralmente e ogni qual volta la sottoscrizione non sia necessaria per dare valore legale al documento, ma solo per dimostrare la veridicità di ciò che vi è scritto.
  • firma elettronica avanzata (FEA), o “forte”: conferisce sempre valore legale al documento. Comprende la firma grafometrica e la firma elettronica qualificata.

Solo le firme elettroniche avanzate e qualificate hanno lo stesso valore legale della firma autografa.

Trakti offre questa tipologia di firma (FEA) che è connessa unicamente al firmatario e ne consente l’identificazione. Inoltre, i mezzi necessari a crearla, possono essere utilizzati in sicurezza dal firmatario sotto il suo esclusivo controllo, ed i dati sottoscritti sono collegati alla FEA, in modo da consentire l’identificazione di ogni successiva modifica.

Dunque, la firma elettronica avanzata è utilizzabile in sicurezza nell’ambito di un rapporto contrattuale:

  • per firmare il consenso privacy al trattamento dei dati sensibili;
  • per sottoscrivere le clausole vessatorie contenute in un contratto;
  • per la sottoscrizione di contratti bancari, finanziari, assicurativi;
  • per sottoscrivere qualunque contratto, richieda o meno la forma scritta: per esempio, contratti di abbonamento telefonico, contratti di fornitura, contratti con i professionisti, contratti in strutture sanitarie.

Altri aspetti cui prestare attenzione e rispetto ai quali Trakti offre una soluzione

Quando si firma o si organizza la firma di documenti, è necessario:

  1. Verificare che le persone che firmano siano autorizzate a farlo;
  2. Verificare che la costituzione della firma di qualsiasi società non limiti il modo in cui i documenti possono essere firmati;
  3. Verificare che la propria azienda o altre parti non dispongano di politiche interne che potrebbero causare problemi (ad esempio sulla sicurezza dei dati).

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