La trasformazione verso i contratti digitali, ossia contratti legalmente stipulati a distanza, ha conosciuto un significativo slancio, con la loro adozione che diventa sempre più diffusa.
La digitalizzazione dei contratti ha di fatto semplificato l’intera procedura, consentendo di automatizzare tutte le fasi pre-contrattuale, inclusa la fase di firma. In molti casi le attività negoziali fra le parti avvengono ancora attraverso un laborioso scambio di email e di formati word con track changes che ne rallentano la velocità e rendono molto laboriosa la comparazione delle modifiche e le procedure interne di condivisione ed approvazione. In ogni caso una volta raggiunto un accordo in genere una delle parti produce un documento in formato pdf che può essere siglato dalla controparte.
Attraverso una piattaforma end-to-end siamo oggi in grado di automatizzare tutte le fasi di una trattativa, dalla negoziazione all’accettazione del contratto, inclusa la firma digitale.
L’eIDAS (Electronic Identification, Authentication and Trust Services) è una regolamentazione europea sull’identificazione elettronica e sui servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel Mercato Unico Europeo e definisce diversi livelli di firme elettroniche.
Secondo l’eIDAS, una firma elettronica rappresenta “dati in forma elettronica, acclusi oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici e utilizzati dal firmatario per firmare”.
Esistono tre tipologie:
- la Firma Elettronica Semplice (FES);
- la Firma Elettronica Avanzata (AES);
- la Firma Elettronica Qualificata eIDAS (QES).
Ma cosa si intende esattamente per firma elettronica semplice, avanzata e qualificata e quali sono le differenze?
Esiste una differenza importante tra una firma elettronica semplice e una qualificata.
La firma elettronica qualificata consente di scambiare in rete documenti con piena validità legale, come riporta l’AGID.
A livello di eIDAS, l’Art. 25 del regolamento aggiunge: “A una firma elettronica non possono essere negati gli effetti giuridici e l’ammissibilità come prova in procedimenti giudiziali per il solo motivo della sua forma elettronica o perché non soddisfa i requisiti per firme elettroniche qualificate.”
A una firma elettronica quindi non può essere negato l’effetto legale o l’ammissibilità come prova in procedimenti legali, ma l’onere della prova resta a carico del firmatario.
Nella Firma Elettronica Avanzata (AES) i requisiti definiti nella legge sulla firma per la verifica, il controllo, la sicurezza e l’integrità dell’ID firmatario, sono confermati.
Un esempio di questo tipo di firma è la firma remota con OTP, che prevede la verifica dell’identità attraverso una telefonata oppure l’inserimento di un codice OTP ricevuto tramite SMS dal firmatario. Al momento di firmare il documento, al firmatario viene infatti inviato un codice via SMS, e-mail, o attraverso un messaggio vocale, per confermare la veridicità dei dati sulla sua identità. Questo codice sarà valido solo per un’unica sessione di firma. Inoltre, per garantire la massima sicurezza del procedimento, la password in questione ha una durata limitata di alcuni minuti.
Anche in questo caso, l’onere della prova rimane a carico del firmatario.
Rispetto a quella elettronica semplice, la firma con OTP ha un grado di sicurezza più elevato, poiché il codice inviato rappresenta una garanzia di autenticazione del firmatario.
Una firma elettronica avanzata (FEA) viene creata utilizzando un certificato digitale qualificato emesso soltanto da un fornitore di servizi fiduciari qualificato (TSP), supervisionato e confermato come accreditato tramite un elenco di fiducia dell’UE.
Questa soluzione deve soddisfare criteri di verifica dell’identità più rigorosi e offre, in questo senso, un livello di sicurezza più elevato.
Soltanto la firma elettronica avanzata e quella qualificata hanno “valore probatorio”, possono cioè essere portate in un tribunale per testimoniare che un documento, un accordo o un contratto è stato effettivamente firmato.
In pratica, hanno lo stesso valore della firma autografa.
La firma elettronica qualificata (FEQ) offre il livello più alto di sicurezza per una firma elettronica e prevede il rilascio di un certificato qualificato e una coppia di chiavi asimmetriche, privata e pubblica. Il suo valore legale è equivalente a quello di una firma autografa, mentre gli altri livelli di firma elettronica hanno valore probatorio.
La firma elettronica qualificata è legalmente riconosciuta in tutti gli Stati Membri dell’Unione Europea. I documenti firmati con una firma elettronica qualificata quindi hanno pieno valore legale.
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