Come si diventa proprietari nel nostro ordinamento di un bene immobile o mobile?
I beni mobili e immobili seguono un diverso regime giuridico quanto al trasferimento dei diritti che li riguardano.
Per trasferire la proprietà o un altro diritto reale sui beni immobili occorre la forma scritta e inoltre, gli atti di compravendita relativi ai beni immobili sono sottoposti alla trascrizione dell’atto di compravendita nei pubblici registri immobiliari. Ciò è previsto al fine di rendere opponibili ai terzi gli atti di disposizione dei beni.
Per i beni mobili non registrati, invece, è considerata sufficiente la consegna del bene mobile all’acquirente e il possesso da parte del nuovo proprietario: la pubblicità, in questo caso, si attua quindi con il possesso. La pubblicità ha, tra gli altri, lo scopo di dirimere i conflitti tra più aventi causa dallo stesso autore: quando lo stesso titolare del diritto lo cede a più persone, chi prevale tra queste?
Per i beni immobili, il conflitto tra più acquirenti di uno stesso bene, vale la regola di chi ha trascritto per primo l’acquisto presso i registri immobiliari. Nel caso di conflitto tra più acquirenti di un bene mobile non registrato, prevale chi per primo ne ha conseguito il possesso in buona fede.
Ma cosa succede se il bene mobile viene registrato in blockchain?
Oramai lo sappiamo bene che, grazie alla tecnologia blockchain e all’Internet of Things, un bene fisico può essere rappresentato digitalmente, registrato e identificato in modo univoco: acquista insomma un proprio ID e la sua storia diventa pubblica e verificabile. L’utilizzo dei token che rappresentano i beni o gli asset è oggigiorno sempre più diffuso. E il registro blockchain-based, offre la possibilità di soddisfare i bisogni e le tutele date dal sistema dei registri immobiliari e, quindi, di verificare lo status giuridico del bene.
A questo punto ci si chiede se è possibile applicare ai beni mobili non registrati, la cui pubblicità è rappresentata dal possesso, le stesse regole che disciplinano la circolazione e la pubblicità dei beni immobili.
Facciamo un esempio concreto.
Maria acquista un diamante da Sempronio il 7 aprile e registra il suo acquisto in blockchain lo stesso giorno senza, però, prenderne il possesso, ovvero senza il materiale trasferimento dello stesso.
Due giorni dopo, Paola acquista sempre da Sempronio lo stesso diamante, provvedendo non solo alla registrazione su blockchain ma anche a prenderne materialmente il possesso.
Il quesito che subito si pone è il seguente: chi è il legittimo proprietario? Maria che per prima ha registrato il suo acquisto (applicando la regola civilistica in materia di trascrizioni che vede prevalere il primo trascrivente) o Paola applicando la regola del “possesso vale titolo”?
Trattandosi di gioielli e quindi di bene mobile non registrato, la regola in materia di trascrizione non può applicarsi. Quindi la proprietaria dovrebbe essere Paola (se in buona fede) in quanto ha avuto il possesso sulla base di un titolo astrattamente idoneo al trasferimento del diritto.
Ma Paola è in buona fede? “la buona fede non giova se l’ignoranza dipende da colpa grave” (art. 1147 c.2 c.c.). Ergo: avrebbe dovuto verificare in blockchain qual’era lo status giuridico del diamante? O attualmente una persona media è scriminata dalla mancata conoscenza dell’uso di queste tecnologie?
E se il bene è stato registrato su due blockchain diverse? Chi è l’acquirente che prevale?
Ad oggi queste domande non hanno ancora una risposta; vi è però la necessità di regolare la materia specie se i registri Blockchain diventeranno sempre più centrali nella circolazione dei beni mobili, quantomeno per quelli di valore come rolex, gioielli, capi di abbigliamento o accessori di lusso.
All’espansione della registrazione su Blockchain di questo tipo di beni, corrisponderà una restrizione del campo di applicazione dell’art. 1153 c.c. e quindi di un modo di acquisto della proprietà a titolo originario dei beni mobili.
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